Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 371 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui alla legge n. 107/2015, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a emettere i buoni di spesa di corrispondente valore nominale. Il termine di adempimento spontaneo è di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia va nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale. È dovuta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., decorrente dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, non oltre il termine assegnato all’Amministrazione.

Il Fatto

Alcuni docenti hanno agito in sede di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il loro diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ha condannato il Ministero a erogare, per ciascuno, l’importo di rispettivi 500,00 euro e 1.000,00 euro mediante buoni di pari valore nominale. Il Ministero si è costituito senza dedurre l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi, e la causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio.

I ricorrenti hanno chiesto, oltre al compimento dell’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione o ritardo e la vittoria delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Dalla documentazione emerge che la sentenza reca una condanna pecuniaria dell’Amministrazione, che la pronuncia è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notificazione al debitore. L’Amministrazione, per parte sua, non ha allegato di aver corrisposto le somme né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito.

Ne è derivata la condanna a rilasciare la “Carta del docente” e ad accreditarvi gli importi indicati, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a opera di parte, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con oneri a carico dell’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il TAR richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, che ne estende l’applicazione anche alle decisioni aventi a oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Il Collegio ha escluso che l’applicazione possa produrre un effetto manifestamente iniquo, considerata la protrazione ingiustificata dell’inadempimento, la non particolare complessità dei comportamenti imposti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero.

La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della presente pronuncia fino all’effettivo pagamento e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, essendo previsto, oltre tale soglia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta. Nel mandato del commissario rientra anche il pagamento dell’eventuale penale maturata; il Collegio ha infine liquidato le spese di lite secondo la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avendo riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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