Ottemperanza e condanna generica: inammissibile la domanda per le indennità, ammissibile per le spese (TAR Lazio n. 912 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile che contenga una statuizione di accertamento e condanna generica, priva di un contenuto puntuale o non determinabile con mere operazioni matematiche, non costituisce valido titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. In tal caso l’ottemperanza è inammissibile, poiché il giudice amministrativo non può svolgere attività integrativa di cognizione, dovendo orientarsi a un criterio di “stretta continenza” rispetto alla pronuncia del giudice ordinario. L’ottemperanza è invece ammissibile con riferimento alle statuizioni sulle spese di lite, quando queste siano specificamente e puntualmente individuate nel dispositivo e non contestate dall’amministrazione.
Il Fatto
Un lavoratore agiva in ottemperanza avverso il Comune per l’esecuzione di una sentenza della Corte d’appello, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato il suo diritto alle indennità previste dal CCNL e condannato l’ente al pagamento delle relative somme, oltre alla rifusione delle spese di lite nella misura del 50%. Il ricorrente quantificava il proprio credito in una somma complessiva per indennità e spese.
Il Comune si opponeva, eccependo l’inammissibilità dell’ottemperanza per la natura di condanna generica della sentenza e contestando i criteri di calcolo dell’indennità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il principio per cui la sentenza di accertamento e condanna generica non ha un contenuto puntuale né passibile di determinazione sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di carattere soggettivo, non costituendo quindi valido titolo per l’esecuzione in ottemperanza. Tale principio si fonda sulla distinzione tra le lettere a), b) e c) dell’art. 112, comma 2, c.p.a., per cui, mentre per l’ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo non è necessario un contenuto specifico del dispositivo, per le sentenze del giudice ordinario è richiesto che contengano obblighi specifici, in modo da conformare l’ottemperanza a un’attività puramente esecutiva.
Nel caso di specie, il dispositivo della sentenza della Corte d’appello recava un mero rinvio all’articolo del CCNL per la determinazione delle indennità, senza offrire criteri di calcolo univoci. La copia del ricorso di primo grado prodotta non conteneva conteggi o indicazioni sui criteri di calcolo, e l’istruttoria non aveva fornito elementi idonei. Ne consegue che la quantificazione del dovuto richiedeva un’attività di integrazione cognitoria estranea alla giurisdizione amministrativa, rendendo la domanda inammissibile in parte qua.
La domanda è stata invece accolta limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, specificamente individuate nel dispositivo della sentenza e incontestate dall’ente. Il TAR ha quantificato l’importo dovuto nella misura del 50% delle spese liquidate nei due gradi di giudizio, oltre spese forfetarie al 15%, e ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento entro 60 giorni, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di inadempimento, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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