Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1047 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente è fondato quando l’Amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto. La notifica del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 escludono l’esistenza di ostacoli normativi all’esecuzione. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine di 30 giorni per gli adempimenti e, per il caso di inerzia, nomina un commissario ad acta con ulteriore termine di 60 giorni, potendo questi avvalersi del pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Con sentenza del 10 gennaio 2024, n. 21, il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la Carta elettronica del docente, per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, della l. n. 724/1994, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’Amministrazione solo per le spese di giudizio. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sulla verifica dell’effettiva esecuzione del giudicato. Al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente.

Il TAR ha poi escluso la sussistenza di ostacoli normativi all’adempimento. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, come convertito e modificato.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità indicate nella sentenza ottemperanda.

Il Collegio ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, per il caso di decorso infruttuoso del termine, con ulteriori 60 giorni e possibilità di avvalersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.

Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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