Silenzio assenso sull’istanza ex art. 44 CCE e integrazioni essenziali per l’accesso (TAR Marche n. 446 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio-base, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 nel testo vigente ratione temporis, non si forma quando l’istanza sia incompleta ab origine su documenti essenziali, tra cui la progettazione della viabilità di accesso al sito e il titolo legittimante la disponibilità dell’area. La richiesta di integrazione, pur se intervenuta oltre il termine di quindici giorni di cui al comma 6, resta efficace se contenuta nel termine perentorio di sessanta giorni per la conclusione del procedimento. L’Amministrazione comunale non può tuttavia esigere documenti diversi da quelli prescritti dalla normativa statale, né opporre motivi ostativi non emersi in conferenza di servizi.

Il Fatto

La società ricorrente presentava il 11 novembre 2024 al SUAP e al Comune l’istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio-base destinata al 5G nell’ambito del PNRR. Il Comune, con nota del 28 novembre 2024, chiedeva integrazioni su diversi profili, tra cui l’indicazione del passo carrabile e il progetto della strada di accesso. La società riscontrava le richieste, ma su due punti — il nuovo passo carrabile e il diritto di passaggio sulla particella interessata — la documentazione non veniva prodotta in modo esaustivo.

Dopo ulteriori note istruttorie e un parere negativo del Comune, il SUAP disponeva l’archiviazione della pratica con nota del 7 aprile 2025. La ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR Marche, chiedendo anche l’accertamento del silenzio assenso maturato. Con motivi aggiunti impugnava la successiva nota comunale del 21 giugno 2025, con cui l’Ente contestava asserite criticità strutturali e chiedeva alla Regione l’annullamento in autotutela del nullaosta sismico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’interpretazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente ratione temporis, che collega la formazione del titolo tacito alla presentazione del progetto e della domanda unitamente alla documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria. Il termine perentorio di sessanta giorni decorre da un’istanza completa, non da una domanda lacunosa. La richiesta di integrazione di cui al comma 6, per una sola volta entro quindici giorni, serve a completare una documentazione prodotta, non a supplire a una documentazione totalmente carente in una parte rilevante.

Nel caso concreto, il Comune ha reiteratamente ribadito la persistenza dell’incompletezza in relazione a due soli punti: la mancata indicazione del nuovo passo carrabile e del progetto della strada di accesso nel tratto interessato dalla particella. La società ha ammesso che la concessione di passo carrabile non era stata prodotta e che il titolo di passaggio era ancora in corso di definizione. Tali carenze, attenendo a documenti necessari ai fini dell’accoglimento anche tacito, impediscono la formazione del silenzio assenso, che non può dirsi compiuto per il solo decorso del tempo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’istanza deve descrivere l’accessibilità degli impianti da parte del personale incaricato, ai sensi dell’allegato n. 13 al d.lgs. n. 259/2003. La mancata progettazione della viabilità di accesso e l’assenza del passo carrabile confliggono con tale previsione e giustificano il diniego come atto dovuto. Non rileva, in senso contrario, che la prima richiesta di integrazione sia intervenuta oltre il termine di quindici giorni, essendo stata comunque effettuata entro il termine perentorio per la conclusione del procedimento.

Quanto agli ulteriori motivi del diniego, il Collegio osserva che l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli prescritti dalla normativa statale, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento. La pretesa di un piano delle installazioni costituisce onere ulteriore e particolarmente gravoso, non previsto dalla normativa nazionale. Per gli interventi PNRR la pianificazione è effettuata a monte dallo Stato, il che implica la tendenziale non equipollenza dei siti alternativi offerti dal Comune. Il parere contrario fondato sul pregio paesaggistico dell’area è illegittimo, essendo reso in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e riferendosi a una previsione urbanistica destinata a operare in futuro.

I motivi aggiunti sono fondati. La nota comunale del 21 giugno 2025 è tardiva rispetto ai termini procedimentali e al provvedimento di archiviazione, e le pretese carenze strutturali afferiscono alle competenze della Regione, con la conseguenza che il Comune può solo sollecitare le relative verifiche. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti per la parte restante, con annullamento degli atti impugnati e riavvio del procedimento dalla fase successiva alla prima richiesta di integrazione, nel rispetto del divieto di aggravio procedimentale. Resta fermo il rigetto della domanda di accertamento del silenzio assenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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