Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1044 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente è fondato quando l’Amministrazione non provi la materiale corresponsione di quanto dovuto. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento. Allo spirare infruttuoso di tale termine consegue la nomina del commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva nel termine fissato dalla sentenza. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza del 10 giugno 2024, n. 474, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, aveva accertato il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a interessi e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, della legge n. 724/1994, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e non era stato opposto, passando così in giudicato.

L’Amministrazione aveva eseguito il giudicato solo per le spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario, senza corrispondere il beneficio economico dovuto. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che, al di là dell’attività provvedimentale necessaria per il pagamento delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla parte ricorrente.

Il giudice verifica l’assenza di ostacoli normativi alla corresponsione: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla parte ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza.

Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Il Collegio nomina altresì il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, affinché, ove il termine decorra infruttuosamente, provveda in qualità di commissario ad acta nel successivo termine di 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario, in mancanza di nota spese, come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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