Ottemperanza per spese di lite liquidate dal giudice del lavoro: il giudicato copre anche le condanne accessorie (TAR Lombardia n. 4019 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è ammissibile anche quando la sentenza del giudice ordinario abbia disposto esclusivamente la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del difensore antistatario, atteso che il relativo credito è assistito dall’autorità del giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, deve essere decorso prima della notificazione del ricorso in ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie la domanda e assegna all’Amministrazione un termine per provvedere, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Un avvocato, difensore antistatario di un proprio assistito, agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alle sentenze nn. 28/2025 e 367/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro e Previdenza. Con tali pronunce il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del ricorrente, per complessivi € 1.059,52, oltre spese generali e accessori.
Le decisioni erano passate in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazioni della Cancelleria prodotte in giudizio. Nonostante le notifiche delle sentenze, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, né aveva adempiuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alle pronunce e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che le sentenze erano state notificate al Ministero nelle date del 21 febbraio e del 12 giugno 2025 e che il giudicato si era formato nelle more. Il ricorso in ottemperanza era stato ritualmente notificato il 6 maggio 2026, una volta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha accolto la domanda, condannando il Ministero a dare piena esecuzione alle pronunce nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte, porrà in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni.
Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Nessun compenso è stato previsto per le funzioni commissariali, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 400,00 oltre accessori e contributo unificato se versato. A sostegno della ridotta liquidazione, il TAR ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, riguardo all’entità delle somme da liquidare in controversie seriali che non richiedono l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.
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Nota della Redazione
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