Ottemperanza del giudicato sulla Carta Elettronica del docente di ruolo (TAR Campania n. 4868 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la domanda di esecuzione del giudicato che ha condannato l’Amministrazione all’attribuzione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo è fondata quando sussistano il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e può essere parametrata all’interesse legale. Il Tribunale può sin d’ora designare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva agito dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per diversi anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto alla Carta per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione dei relativi buoni elettronici.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 258/2025 e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, insistendo per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con legge n. 30/1997. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo giudiziale.
Il Tribunale ha poi accolto la richiesta di fissazione della penalità di mora, ravvisando i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e non essendo state evidenziate valide ragioni ostative. Il Collegio ha ritenuto equo parametrare l’importo all’interesse legale, come consentito dal nuovo testo della disposizione, precisando che le astreintes, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, e cessano all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo.
Il Tribunale ha infine designato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Nota della Redazione
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