Migliorie e costo della manodopera: l’obbligo di verifica di anomalia (TAR Lombardia n. 2853 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto, l’offerta che prevede migliorie comportanti un impiego aggiuntivo di forza lavoro deve essere sottoposta dalla stazione appaltante alla verifica di anomalia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. La mera coincidenza tra i costi della manodopera indicati dall’operatore economico e quelli stimati dalla stazione appaltante nei documenti di gara non è sufficiente a escludere l’anomalia, poiché detta corrispondenza attiene solo alle prestazioni ordinarie previste dal capitolato e non anche alle migliorie oggetto di valutazione premiale. Il giudice amministrativo, accertata l’insufficienza dell’istruttoria, non può annullare direttamente l’aggiudicazione, ma deve rimettere gli atti all’amministrazione per la rinnovazione del sub-procedimento di verifica, in ossequio all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La Provincia di Como, in qualità di centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un appalto misto per i servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento presso gli edifici del Comune di Cantù. All’esito della gara, risultava prima graduata una società concorrente, con punteggio complessivo pari a 100, mentre la società ricorrente si collocava al secondo posto. Il R.U.P. dichiarava la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, rilevando la coincidenza tra l’importo della manodopera indicato in offerta e quello stimato dalla stazione appaltante, nonché la presenza di un utile d’impresa. Con determinazione successiva, la gara veniva aggiudicata.
La società seconda classificata impugnava gli atti di gara, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della mancata attivazione del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, in ragione delle numerose migliorie proposte dall’aggiudicataria, le quali avrebbero richiesto un incremento del costo della manodopera non adeguatamente considerato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dalla Provincia di Como, affermando che, nelle procedure espletate da una centrale di committenza, i Comuni aderenti sono meri beneficiari della gara, mentre il contraddittorio va instaurato esclusivamente nei confronti della centrale di committenza, quale responsabile dell’indizione e della gestione della procedura.
Nel merito, il Collegio ha esaminato le censure relative all’attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle offerte rappresenta espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopici errori di fatto o di manifesta illogicità. Con riferimento ai singoli criteri premiali, le doglianze della ricorrente sono state ritenute infondate, in quanto la commissione aveva correttamente valorizzato la pluralità delle prestazioni migliorative offerte, non limitandosi al mero dato numerico o alla frequenza degli interventi.
Il TAR ha, invece, accolto il motivo relativo alla verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria. Il Collegio ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso e che l’operatore economico deve indicarli nell’offerta economica a pena di esclusione (art. 108, comma 9). Nel caso di specie, l’aggiudicataria aveva indicato costi della manodopera pari a quelli stimati dalla stazione appaltante, ma tale corrispondenza non era sufficiente, poiché l’offerta comprendeva anche migliorie valutate ai fini del punteggio, che comportavano un impiego aggiuntivo di manodopera per un importo non irrilevante.
La sentenza precisa che la verifica di anomalia si impone, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto accertare la sostenibilità dell’offerta complessivamente considerata, verificando se le migliorie offerte fossero effettivamente coperte dai costi preventivati. Accertata l’insufficienza dell’istruttoria, il TAR ha disposto il rinvio all’amministrazione per la rinnovazione del sub-procedimento di verifica della congruità e dell’anomalia dell’offerta, in contraddittorio con l’aggiudicataria, senza pronunciare l’annullamento dell’aggiudicazione, in conformità al principio per cui l’esito di tale verifica condiziona le fasi successive della procedura.
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Nota della Redazione
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