Ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1132 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 si applica anche all’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, per la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata. Accertata la manifesta e persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., misura coercitiva indiretta di natura sanzionatoria e compulsiva, compatibile anche con le condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con accredito di euro 2.500,00. La sentenza, pubblicata il 26.06.2024, era passata in giudicato come da attestazione della cancelleria.
Notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione in data 08.10.2024, la ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la perdurante inerzia dell’Amministrazione. Ha quindi chiesto l’ordine di integrale ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza difese nel merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha scrutinato ricevibilità e ammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché notificato dopo il decorso del termine di 120 giorni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale termine, secondo il consolidato orientamento richiamato, opera anche nel giudizio di ottemperanza amministrativo, per la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile.
Il ricorso è stato altresì dichiarato ammissibile, essendo proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato recante un obbligo di conformarsi a carico della Pubblica Amministrazione. La ricorrente ha depositato copia autentica del titolo e l’attestazione di passaggio in giudicato, ottemperando all’art. 114, comma 2, c.p.a..
Nel merito, l’inadempimento del Ministero è stato ritenuto pacifico e non contestato, essendosi l’Amministrazione limitata a una costituzione meramente formale. Il Collegio ha affermato l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Ha quindi ordinato l’esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Ritenuta la manifesta e persistente inerzia dell’Amministrazione, è stata disposta la nomina del commissario ad acta ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, il Collegio ha qualificato il commissario come ausiliario del giudice, funzionale all’effettività della tutela, escludendone la natura di organo straordinario dell’amministrazione. Al commissario è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Collegio ha chiarito che l’istituto, noto come astreinte, ha finalità sanzionatoria e compulsiva e non risarcitoria, ed è compatibile con le condanne pecuniarie. Esclusa la manifesta iniquità, la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine e limite massimo del 10% della sorte capitale. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.