Programmazione comunale impianti e divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base (TAR Toscana n. 1743 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata inclusione, nel programma comunale degli impianti, del sito indicato dall’operatore di telecomunicazioni non giustifica di per sé il rigetto dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base. Alla luce dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e della disciplina regionale, il Comune può individuare solo aree non idonee, dove l’installazione è sempre vietata, e aree preferibili, dove la collocazione è opportuna ma non obbligatoria. Fuori da tali aree, il diniego fondato sulla sola difformità dal piano configura un divieto generalizzato di installazione sul restante territorio ed è illegittimo: l’Amministrazione deve verificare in concreto le ragioni di urgenza e indifferibilità di cui all’art. 10, comma 4, della L.R.T. n. 49/2011 e il rispetto dei criteri localizzativi. Parimenti illegittimo è il diniego che, sul piano istruttorio, neghi l’equipollenza tra il sito preferenziale e quello prescelto in presenza di una relazione tecnica che riconosca a quest’ultimo una copertura di maggiore qualità, nonché quello fondato sull’art. 105 della L.R.T. n. 65/2014, norma riferibile ai soli interventi edilizi propriamente detti.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni ha presentato al Comune il piano di sviluppo della rete, indicando tra le aree di ricerca un sito identificato con un codice interno, non inserito nel programma comunale degli impianti approvato con deliberazione consiliare. La società ha trasmesso osservazioni per evidenziare l’inidoneità dell’area preferenziale prevista dal piano, asimmetrica rispetto alla geometria di rete e tale da creare ridondanza con gli impianti vicini. Il Comune non ha modificato il programma.

La società ha quindi chiesto l’autorizzazione per una nuova stazione radio base ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. All’esito di due conferenze di servizi, gli uffici comunali hanno espresso pareri negativi per difformità dal programma e per contrasto con l’art. 105 della L.R.T. n. 65/2014. Seguiva il diniego, impugnato davanti al TAR con domanda cautelare, definita con ordinanza che rinviava alla trattazione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, muovendo dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che vieta ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La Regione Toscana ha dettato la propria disciplina con la L.R.T. n. 49/2011, che affida ai Comuni l’elaborazione del programma degli impianti sulla base dei programmi di sviluppo presentati dagli operatori.

La L.R.T. n. 11/2024 ha inserito nell’art. 11, comma 2-bis, la possibilità per il Comune di individuare aree preferibili e aree non idonee. Tale previsione accentua la flessibilità del meccanismo: la mancata inclusione del sito proposto tra quelli preferibili non può fondare l’automatico rigetto dell’istanza. Il programma lascia aperta una terza eventualità, in cui il sito prescelto non ricada né in area non idonea né in area preferibile; in tal caso l’Amministrazione deve verificare, di volta in volta, la sussistenza delle ragioni di urgenza e indifferibilità di cui all’art. 10, comma 4, e il rispetto dei criteri localizzativi dell’art. 11.

Il rigetto impugnato si limita a rilevare la difformità della localizzazione dal programma e la necessità di utilizzare il sito preferenziale. Così argomentando, il Comune fa derivare dal piano un divieto generalizzato all’installazione in tutte le aree non indicate come preferibili, in contrasto con la normativa nazionale e regionale. Il primo motivo è pertanto fondato.

È fondato anche il secondo motivo. Il Comune ha prodotto una relazione tecnica per dimostrare l’equipollenza del sito preferenziale. Nelle conclusioni di tale documento si legge però che la collocazione indicata dalla società è più baricentrica e fornisce una copertura di maggiore qualità rispetto all’area preferenziale, mentre sotto il profilo dell’impatto elettromagnetico le due collocazioni sono sostanzialmente equivalenti. Il tecnico non attribuisce quindi al sito preferenziale alcun vantaggio che ne giustifichi la scelta.

Anche il terzo motivo è accolto. L’art. 105 della L.R.T. n. 65/2014 va interpretato, come già ritenuto dalla stessa sezione, nel senso della riferibilità dei limiti ai soli interventi edilizi propriamente detti, che determinano creazione di superficie o volumetria. Le infrastrutture di telecomunicazione sono manufatti di pubblica utilità, assimilati alle opere di urbanizzazione primaria e compatibili con ogni destinazione urbanistica. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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