Prova del giudicato e attestazione di cancelleria successiva al ricorso di ottemperanza (TAR Campania n. 1858 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario può essere fornita anche mediante attestazione di cancelleria rilasciata in data successiva alla proposizione del ricorso, purché risulti che il giudicato si sia formato in epoca anteriore e tale circostanza non sia specificamente contestata dall’amministrazione resistente. Il requisito dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. attiene alla dimostrazione del giudicato, non alla data del documento che lo attesta. L’amministrazione convenuta è tenuta a dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e la sua inerzia giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente di ruolo ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che gli riconosceva il diritto di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con emissione di un buono di € 2.000,00 per le annualità scolastiche indicate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato esecuzione al provvedimento.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso di ottemperanza per conseguire l’attuazione del giudicato. L’amministrazione si è costituita formalmente. In sede di camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità: l’attestazione di passaggio in giudicato risultava rilasciata dalla cancelleria in data successiva alla proposizione del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla prova del passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario, richiesta dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Il Collegio rileva la regolarità in rito del ricorso: la notifica e il deposito sono avvenuti nel rispetto del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. La prova del giudicato risulta fornita dalla dichiarazione del ricorrente circa la formazione del giudicato in data anteriore alla proposizione del ricorso, non specificamente contestata dal Ministero. A fronte di tale indicazione, la circostanza che l’attestazione di cancelleria sia stata rilasciata dopo il deposizio del ricorso non assume rilievo ostativo.
La Corte verifica inoltre che il titolo esecutivo è stato notificato a mezzo p.e.c. presso la sede reale del Ministero, con copia attestata conforme ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Risultano pertinenti i presupposti dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, con l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Nel merito, il ricorso è fondato: il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato e su di esso incombe l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, il commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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