Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e interessi ex art. 112 c.p.a. (TAR Toscana n. 1042 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al giudicato, non essendo sufficiente l’avvio dell’attività provvedimentale se non segua la materiale corresponsione di quanto dovuto. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, la pretesa esecutiva è azionabile senza ostacoli normativi. Ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., il giudice dell’ottemperanza può riconoscere interessi e rivalutazione monetaria sui crediti accertati, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, decorrenti dal passaggio in giudicato del titolo e fino all’effettivo pagamento.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con sentenza n. 436/2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, per l’importo annuo di euro 500,00 e per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.
Il titolo, notificato in forma esecutiva e divenuto definitivo, era eseguito dall’amministrazione solo per le spese. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo le misure attuative del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e il riconoscimento di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., non liquidati nella sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio: non l’accertamento del diritto, già definito dal giudice del lavoro, ma la verifica dell’esecuzione del giudicato formatosi su di esso e la sua completezza.
Il ricorso è accolto. La resistente non ha dimostrato la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente: l’ attività amministrativa svolta non integra esecuzione, poiché l’adempimento richiede l’effettiva soddisfazione della pretesa creditoria.
Nessun ostacolo normativo impedisce il pagamento. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni. Il giudizio di ottemperanza è pertanto ammissibile e fondato.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità indicate nel titolo. A ciò aggiunge interessi e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, richiesti ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperata e fino all’effettivo pagamento.
Il Ministero deve provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione. In difetto, il Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente o in un suo sostituto, provvede nel successivo termine di 60 giorni, potendo avvalersi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.
Nota della Redazione
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