Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1045 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta docente. La semplice attività provvedimentale non dimostrata come materialmente eseguita non integra adempimento. Assegna all’Amministrazione un termine di trenta giorni per l’esecuzione e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e va accolto, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del 05 marzo 2024, n. 217, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, accertava e dichiarava il diritto della ricorrente a ottenere la Carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici specificati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Il giudice condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della ricorrente la carta, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.
La sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione e passata in giudicato, era eseguita solo per le spese. La ricorrente adiva quindi il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato, con richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Si costituiva l’Amministrazione intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’effettiva esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. Rileva che, al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente.
La corresponsione delle somme non incontra ostacolo normativo. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
L’attività di esecuzione della sentenza non è conclusa. Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.
Il Collegio assegna al Ministero il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Nomina, al tempo stesso, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o di un suo sostituto, affinché, decorso inutilmente tale termine, provveda nei successivi sessanta giorni, valendosi se del caso del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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