Sospensione cautelare della risoluzione della concessione comunale e della S.C.I.A. (TAR Puglia n. 346 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., qualora le censure dedotte richiedano un approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice amministrativo deve procedere a un bilanciamento dei contrapposti interessi, dando prevalenza, fino alla decisione del ricorso, a quello della prosecuzione dell’attività commerciale. Tale bilanciamento giustifica la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti di risoluzione della concessione e di sospensione della S.C.I.A., ferma restando la possibilità per la pubblica amministrazione di esercitare gli ordinari poteri repressivi in materia edilizia.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava una determina dirigenziale con cui il Comune aveva disposto la risoluzione del contratto di concessione di locali commerciali siti nell’ex Mercato Cappuccini, nonché i consequenziali provvedimenti di sospensione della S.C.I.A. e di diniego di trattativa diretta, con ordine di rilascio degli immobili. Nell’ambito del giudizio era stata avanzata istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. volta a ottenere la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto che le censure dedotte richiedessero adeguato approfondimento in sede di merito; la decisione sulla fondatezza del ricorso non poteva, pertanto, essere assunta in via incidentale. La valutazione è stata quindi incentrata sul bilanciamento dei contrapposti interessi, nel quale il Tribunale ha considerato prevalente quello della prosecuzione dell’attività commerciale svolta nei locali oggetto della concessione.

Tale prevalenza ha giustificato l’opportunità di pervenire alla decisione di merito “re adhuc integra”, ovvero prima che la risoluzione del rapporto e la sospensione dell’attività potessero produrre effetti irreversibili. A fondamento della decisione, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 1 c.p.a., un’attività istruttoria volta a chiarire la natura e le caratteristiche dei locali, la sussistenza di una planimetria dell’area affidata e la regolarità delle opere realizzate.

In particolare, è stata disposta una dettagliata relazione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, con specifiche domande sulla superficie del bancone di vendita e sulla presentazione di progetti. Nelle more della decisione collegiale, il Tribunale ha ritenuto di confermare il decreto cautelare, sospendendo interinalmente gli effetti dei provvedimenti impugnati esclusivamente nella parte in cui disponevano il rilascio dei locali e la sospensione della S.C.I.A.

La misura è stata limitata all’attività commerciale, lasciando impregiudicati i poteri repressivi dell’Amministrazione in materia edilizia. Il Collegio ha ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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