Ricorso per ottemperanza al giudicato del Tribunale del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1085 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile quando il creditore faccia valere un diritto di credito accertato con titolo avente valore ed efficacia di giudicato. Esso però non ha contenuto costitutivo quanto al diritto inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene comunque verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il ricorso per ottemperanza va accolto con assegnazione di termine all’Ente e nomina, per il caso di perdurante inerzia, del commissario ad acta.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, la somma di euro 500,00 per ciascun anno. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione, che però non ha provveduto al pagamento.

Il creditore ha allora proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato per la somma complessiva di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dalla qualificazione del titolo azionato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo con valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Il Collegio precisa però la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è soltanto di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Da ciò la conseguenza che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il TAR verifica poi il presupposto temporale: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni dello Stato l’intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di denaro. Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento.

L’ordine di pagamento riguarda le somme indicate nel provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, dedotti gli importi versati, nonché gli accessori maturati e gli oneri di registrazione, di copia e di notificazione che abbiano titolo nel provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni e senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, negli importi liquidati tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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