Riconoscimento titolo di sostegno estero: valutazione in concreto e misure compensative (TAR Lazio n. 7984 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento dell’equipollenza di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero è illegittimo se fondato su un raffronto astratto tra i percorsi formativi, basato su elementi quali la natura non ufficiale del titolo o l’assenza di esame finale, senza una verifica in concreto dell’effettiva corrispondenza delle competenze acquisite. L’Amministrazione, conformemente ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, deve valutare l’istanza tenendo conto dell’intero compendio di conoscenze e capacità acquisite, verificando il livello e la qualità della formazione e disponendo, ove necessario, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, impugnavano la nota ministeriale che aveva negato il riconoscimento dell’equipollenza del titolo, necessaria per l’accesso all’insegnamento di sostegno in Italia. Nel corso del giudizio, tutti i ricorrenti eccetto uno dichiaravano rinuncia al ricorso, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse. La controversia è proseguita quindi limitatamente alla posizione della ricorrente non rinunciante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022) in materia di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero. Secondo tale giurisprudenza, il Ministero deve esaminare le istanze “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite” e verificare che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti in Italia, potendo disporre opportune misure compensative. L’eventuale non applicabilità diretta della Direttiva 2005/36/CE non elimina l’obbligo di valutare le domande ai sensi delle disposizioni generali del TFUE.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse assunto sulla base di una motivazione non adeguata, in quanto la valutazione di radicale diversità tra il percorso formativo estero e quello italiano risultava apodittica e scarsamente argomentata. In particolare, gli elementi richiamati dall’Amministrazione — la natura non ufficiale del titolo e l’assenza di un esame finale — non apparivano di per sé idonei a giustificare l’incolmabile differenza tra i percorsi.
La Corte ha altresì evidenziato che l’Amministrazione non aveva chiarito perché un’adeguata previsione di misure compensative, potenzialmente comprensive di ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, non potesse colmare le eventuali mancanze della formazione estera, pur incentrata sulla figura dell’alunno con bisogni educativi speciali. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento secondo i principi enunciati. Le spese di lite sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia.
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Nota della Redazione
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