Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia del ricorrente (TAR Lombardia n. 3793 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’inerzia della parte ricorrente, che non risponda all’ordinanza istruttoria con cui il giudice ha chiesto di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione e non compaia alla camera di consiglio fissata “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”, integra una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Tale comportamento processuale legittima la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm., senza che sia necessario accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Uno studente, certificato per disturbi specifici di apprendimento, impugnava la mancata ammissione alla seconda classe, deducendo la mancata personalizzazione della didattica e l’omessa valutazione complessiva del percorso scolastico da parte del consiglio di classe.
Dopo il rigetto dell’istanza cautelare, il giudice disponeva ordinanza istruttoria per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione. A fronte del silenzio delle parti, la causa veniva nuovamente fissata in camera di consiglio per la sola verifica dell’interesse, con espresso avvertimento circa la possibile declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale della parte ricorrente. Quest’ultima, infatti, non aveva depositato memorie e non era comparsa all’udienza camerale, nonostante fosse stata specificamente sollecitata a manifestare un eventuale interesse alla definizione del merito.
La pronuncia si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato nella motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063; C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435), secondo cui l’inerzia della parte, di fronte a un’espressa richiesta di chiarimenti sulla permanenza dell’interesse ad agire, costituisce elemento decisivo per desumere un disinteresse attuale alla definizione della controversia.
La camera di consiglio era stata fissata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., con l’avvertimento che l’inerzia avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità e che solo una manifestazione espressa di interesse avrebbe consentito la fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha ritenuto sussistente la sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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