Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e divieto di maggiorazioni (TAR Lombardia n. 1125 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione al rilascio della carta elettronica del docente e all’accredito del relativo importo, il valore nominale di € 500,00 fissato dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016 non è suscettibile di maggiorazione per interessi e rivalutazione. La domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica non può trovare accoglimento quando il pregiudizio non sia provato, non essendo configurabile un danno in re ipsa. Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996; la sanatoria documentale intervenuta a seguito di ordine istruttorio non esime il giudice dal compensare le spese, ove la condotta processuale abbia dilatato i tempi della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli, per l’anno scolastico 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00. Le spese del giudizio civile non hanno formato oggetto del ricorso, essendo state distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato e il risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente. L’Amministrazione si è costituita con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, sul piano formale, che il ricorrente aveva prodotto copia asseverata della sentenza da ottemperare e, a seguito di apposito ordine istruttorio, l’attestazione del passaggio in giudicato. La carenza documentale era stata segnalata con ordinanza, con avvertenza che la sua mancata sanatoria avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha tempestivamente adempiuto.
È stata inoltre dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma di € 500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alle ulteriori pretese, il Collegio ha escluso che spetti alcuna maggiorazione a titolo di interessi e rivalutazione: l’importo è indicato al valore nominale dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016. È stata invece accolta la richiesta di nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, senza liquidazione di compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La domanda di risarcimento dei danni è stata respinta, non potendo il pregiudizio considerarsi in re ipsa e in totale assenza di prova. Le spese sono state compensate, avendo il comportamento processuale del ricorrente — che ha completato le produzioni solo all’esito dell’ordine del Tribunale — dilatato i tempi di definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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