Procura speciale generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità del giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3891 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, la procura alle liti deve rivestire il requisito della specialità, indicando l’autorità giudiziaria adita, le parti e l’oggetto della controversia (art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.). La procura rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non è equiparabile alla procura apposta in calce o a margine, poiché la congiunzione dei documenti non garantisce la consapevolezza del conferente né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione dell’atto. Tale carenza non è sanabile, neppure tramite errore scusabile, per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, che ha escluso il potere di rinnovazione del mandato.

Il Fatto

Una docente, già vittoriosa davanti al Tribunale di Milano nei confronti del Ministero dell’Istruzione per l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2018-2022, vedeva l’Amministrazione rimanere inerte. La sentenza, notificata e passata in giudicato, non veniva eseguita: l’interessata proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.

Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, nonostante l’assenza del difensore della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia premette che la mancata presenza del difensore all’udienza esclude l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1305).

Esaminata la procura, il Collegio ne riscontra la natura assolutamente generica: rilasciata su documento analogico separato, priva di indicazione dell’autorità adita, della parte resistente e degli estremi della sentenza da ottemperare. La delega, nella sua formula standard, non consentiva di risalire alla specifica volontà della parte di investire il difensore per quella determinata controversia.

La Corte esclude che la copia informatica della procura, allegata alla PEC di notifica e depositata telematicamente, possa integrare l’ipotesi di procura apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Il TAR non condivide l’orientamento che riteneva tale modalità satisfattiva del requisito di specialità, valorizzando l’esigenza che il conferente abbia contezza dell’oggetto del potere rappresentativo e che il mandato preesista alla redazione del ricorso, in linea con i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.

Quanto alla sanabilità, il Collegio osserva che la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, inderogabile al momento della proposizione. Il vizio non è rinnovabile e l’errore scusabile non è concedibile, poiché la pronuncia plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi preesistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *