Cumulo limitato indennità pensionabile e indennità di volo Polizia di Stato (TAR Sicilia n. 1518 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di cumulabilità limitata previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 505/1978 resta vigente e trova applicazione anche al rapporto tra indennità pensionabile e indennità operative di volo del personale della Polizia di Stato. La soppressione dell’indennità per servizio di istituto non ha determinato il venir meno del meccanismo del cumulo parziale: l’art. 3, comma 3, della legge n. 34/1984 ha espressamente esteso all’indennità pensionabile il regime già previsto dalla legge n. 505/1978, e l’art. 11 del d.P.R. n. 395/1995 ha fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 della legge n. 78/1983. L’equiparazione alle misure vigenti per il personale militare opera sul piano quantitativo delle indennità e non incide sul distinto regime giuridico della loro cumulabilità. Non è configurabile la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., per la diversità degli assetti ordinamentali e retributivi dei rispettivi comparti.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti al Reparto Volo di Palermo della Polizia di Stato, prestano attività aerea come piloti o specialisti di volo. Oltre al trattamento economico ordinario e all’indennità pensionabile, percepiscono l’indennità di aeronavigazione o di volo e la correlata indennità supplementare di pronto intervento aereo previste dalla legge n. 78 del 1983. L’Amministrazione applica il meccanismo dell’art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978, corrispondendo integralmente solo l’emolumento più favorevole e liquidando l’altro nella misura del 50%.

Con istanze del febbraio 2024 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della piena corresponsione delle indennità di volo, con le differenze retributive del quinquennio precedente. Il Ministero dell’Interno ha rigettato le istanze con provvedimenti comunicati via PEC nel giugno 2024, fondati sulla medesima motivazione. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la stratificazione normativa del trattamento economico del personale impiegato nei servizi aerei. La legge n. 1054 del 1970 aveva introdotto l’indennità per servizio di istituto; la legge n. 187 del 1976 aveva disciplinato le indennità di aeronavigazione e di volo. Su questo assetto è intervenuto l’art. 1, comma 2, della legge n. 505/1978, che ha previsto il cumulo parziale tra indennità di volo e indennità per servizio di istituto.

La legge n. 121 del 1981 ha poi introdotto l’indennità mensile pensionabile in sostituzione dell’indennità per servizio di istituto, soppressa dall’art. 5 del d.P.R. n. 69/1984. Proprio per questo il legislatore è intervenuto con l’art. 3, comma 3, della legge n. 34/1984, stabilendo che l’indennità pensionabile è cumulabile con le indennità di aeronavigazione e di volo nei limiti e con le modalità della legge n. 505/1978.

Secondo il TAR la disposizione è decisiva: dimostra che il legislatore, dopo la soppressione dell’indennità di istituto, ha conservato il meccanismo di cumulo limitato, sostituendo la nuova indennità pensionabile quale termine di comparazione. La continuità è confermata dall’art. 11 del d.P.R. n. 395/1995, che fa salvo l’art. 17 della legge n. 78/1983, e dunque l’intero sistema di cumulabilità da esso disciplinato, compreso il rinvio alla legge n. 505/1978.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa su casi analoghi — tra cui TAR Emilia-Romagna n. 1557/2025, in continuità con TAR Lazio n. 9739/2019, TAR Sardegna n. 1056/2011 e TAR Toscana n. 2261/2004 — che ha escluso l’abrogazione implicita della disciplina originaria. Quanto alla prospettata equiparazione al personale militare, la Corte osserva che l’art. 11 del d.P.R. n. 395/1995 richiama le “misure vigenti” per le Forze Armate con riferimento ai criteri di quantificazione economica, senza incidere sul regime di cumulabilità.

Infine, la Corte esclude la violazione dell’art. 3 Cost., richiamando TAR Lazio n. 3178/2020 e TAR Emilia-Romagna n. 384/2026: la differenziazione tra Forze Armate e Polizia di Stato non presenta profili di manifesta irragionevolezza, avuto riguardo alla diversità delle funzioni e degli assetti retributivi. La tutela dell’art. 36 Cost. riguarda la complessiva congruità della retribuzione e non impone la cumulabilità integrale delle singole voci accessorie. Il ricorso è rigettato; le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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