Ottemperanza al giudicato e prova dell’inadempimento scolastico (TAR Sicilia n. 263 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., la prova del fatto costitutivo del diritto azionato grava sul ricorrente, che la fornisce mediante il titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato. Su di esso incombe, in forza del generale principio dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto medesimo. Ove l’Amministrazione non deduca né dimostri l’avvenuto adempimento o altra causa estintiva, il ricorso va accolto e va ordinata l’esecuzione integrale del giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che riconosceva il proprio diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori, con condanna dell’Amministrazione scolastica ad adottare ogni atto necessario a consentirne il godimento.

La sentenza è stata ritualmente notificata ed è passata in giudicato. Poiché l’Amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e la penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza di tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente poggia su titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, essendo decorso il termine di legge, senza che risulti alcun adempimento da parte dell’Amministrazione.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio dell’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli.

Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto. L’Amministrazione non ha però dedotto di aver adempiuto, né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero.

Il Collegio ha invece escluso la penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso, della natura del credito e dell’entità delle somme. Le spese sono state liquidate in 500 euro, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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