Ottemperanza al giudicato e onere probatorio sull’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 264 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Su tale fatto costitutivo trova applicazione il principio dell’art. 2697 cod. civ.: incombe sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto adempimento ovvero l’estinzione o la modificazione del diritto azionato. La mancata contestazione dell’inadempimento e l’assenza di valida giustificazione fondano l’accoglimento del ricorso. Il commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Con una sentenza del giudice del lavoro, il Tribunale di Messina aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/2022, per un valore complessivo di 500,00 euro, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Passata la sentenza in giudicato e ritualmente notificata, l’amministrazione non vi aveva dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. Il Ministero intimato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il Tribunale ha fatto applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.

L’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, perché dia corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di plurime pronunce di merito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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