Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e penalità di mora (TAR Piemonte n. 336 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la perdurante inesecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Il rilascio della copia attestata conforme all’originale e la notificazione del titolo al domicilio reale della soccombente integrano i presupposti di rito della domanda. Decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, va nominato sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è dovuta nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dall’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Torino una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta Docente per più annualità, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di lite.

Formatosi il giudicato e rimasta la sentenza ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata era stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed era stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Su queste basi il ricorso è stato accolto.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo decorre dalla notificazione della presente sentenza; il dies ad quem dall’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure dal giorno di efficacia della nomina del Commissario.

Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono ridotte per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’amministrazione. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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