Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta del docente (TAR Piemonte n. 329 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo formatosi davanti al giudice ordinario del lavoro nel termine fissato, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico, in quanto connesse ai compiti istituzionali, non danno diritto ad autonomo compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, anche in caso di riunione.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno proposto separati ricorsi per ottenere l’ottemperanza delle sentenze con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto loro le somme dovute per la carta del docente. I titoli erano passati in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi, si è opposto formalmente all’accoglimento.
Le controversie appartengono a un contenzioso seriale, che il Presidente della Sezione ha disciplinato con decreto organizzativo per lo snellimento dell’arretrato. Le cause, chiamate alla camera di consiglio, sono state trattenute in decisione e riunite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata al Ministero soccombente mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale.
Alla data della proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza. Il Tribunale ordina dunque al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente è onerata di comunicare il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Il Collegio ritiene che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, siano connesse ai compiti istituzionali: il compenso è dunque compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. È accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali su quanto dovuto. Il dies a quo coincide con la notificazione della sentenza; il dies ad quem con l’adempimento spontaneo o con il giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetta a dimidiazione e ridotta per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Infine, per i profili di potenziale danno erariale, i fascicoli sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.