Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 1085 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura concorsuale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, dopo il rigetto dell’istanza cautelare, si astenga dal partecipare alla successiva procedura e dal impugnare gli atti sopravvenuti comunque lesivi, segnatamente la graduatoria definitiva. A tale conclusione concorre in via autonoma la circostanza che la parte abbia espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, con dichiarazione poi reiterata nel corso del giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse determina la improcedibilità del ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito e dell’articolazione del procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di una procedura di concorso per esami bandita da un ente locale per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 378 unità di personale di categoria D e di 199 unità a tempo determinato della medesima categoria, la cui gestione era stata affidata a una società incaricata. Le censure concernevano, tra l’altro, la composizione dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta, la modifica del bando in tema di requisiti professionali e la mancata corrispondente revisione delle materie oggetto della prova scritta per uno specifico profilo professionale.
I ricorrenti domandavano l’annullamento degli atti impugnati e, in via risarcitoria, l’ammissione alla successiva prova orale ovvero la ripetizione della prova scritta. Con ordinanza cautelare n. 462 del 10 marzo 2023 l’istanza di sospensiva era stata rigettata. Successivamente i ricorrenti non hanno preso parte alla procedura e non hanno impugnato gli atti sopravvenuti, tra cui la graduatoria definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dopo il rigetto dell’istanza cautelare, i ricorrenti non hanno partecipato alla successiva procedura concorsuale e non hanno impugnato gli atti sopravvenuti comunque lesivi, tra cui, in particolare, l’approvazione della graduatoria definitiva. Tale omessa impugnazione è già di per sé idonea a fondare il venir meno dell’interesse a ricorrere.
Il Tribunale ha quindi ritenuto improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La conclusione è stata argomentata sul rilievo che la mancata reazione agli atti sopravvenuti, oggettivamente lesivi della posizione sostanziale fatta valere, dimostra il difetto di un interesse attuale e concreto alla decisione.
La valutazione è stata confermata dal comportamento processuale della parte. I ricorrenti, con memoria del 26 maggio 2025, hanno espressamente dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Tale dichiarazione è stata poi reiterata con memorie del 2 luglio 2025 e del 18 gennaio 2026.
Il Giudice ha qualificato la carenza di interesse come sopravvenuta, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. L’esito della lite, unitamente all’articolazione del procedimento, ha giustificato la compensazione delle spese di lite, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.