Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1045 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario quando la sentenza sia ritualmente notificata e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. In caso di decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il contegno omissivo dell’amministrazione non può giustificare la sottrazione all’adempimento. La mancata allegazione di prova dell’esecuzione fonda l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine fissato dal giudice.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.

La sentenza, depositata il 12.11.2024 e notificata all’amministrazione il 20.11.2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Lamentava l’istante l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiedeva la condanna al pagamento, gli accessori e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il gravame fondato. Ha verificato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza.

La sentenza ottemperanda risultava ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione in data 20.11.2024. Era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

È stata accolta la richiesta di nomina del commissario ad acta, individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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