Silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11760 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo l’inerzia serbata dall’amministrazione sulla domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro, quando risultino decorsi sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il decorso del termine senza che l’amministrazione abbia provveduto determina l’insorgenza dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso; in caso di persistente inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, presentava in data 20 aprile 2024 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento sul sostegno. L’amministrazione, nonostante il decorso del termine, non aveva concluso il procedimento, impedendo al ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine sono presupposti necessari e sufficienti per integrare l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione.
Nel caso di specie, il termine per provvedere era maturato: non era stato rispettato il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, né quello specifico di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, fissato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, termine che può giungere a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. L’amministrazione non aveva formulato tale richiesta, né aveva adottato alcun provvedimento.
Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, per il caso di ulteriore inadempimento.
Nella decisione, il Collegio ha precisato che, nel definire il procedimento di riconoscimento, l’amministrazione e il commissario ad acta dovranno attenersi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di matrice eurounitaria e alle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia, con condanna alle spese per la soccombenza.
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Nota della Redazione
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