Carta docente negata: azione di ottemperanza esperibile davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio n. 12821 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta al giudice amministrativo per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. In caso di inottemperanza, l’Amministrazione è condannata a provvedere nel termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di € 2.000,00 oltre accessori. A fronte del mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per la conformazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il quale legittima la proposizione dell’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. La giurisprudenza, come citata nel provvedimento, ha chiarito che il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: esso è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva allegato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione di quanto previsto dalla sentenza. Il giudice amministrativo, richiamando i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, derivando dall’inerzia dell’Amministrazione l’accoglimento del ricorso. La resistente è stata quindi condannata a dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, avrebbe provveduto a dare esecuzione al titolo nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, eventualmente sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Il collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui si sarebbe potuto provvedere solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate nella misura di € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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