Inammissibile il ricorso cumulativo per più lotti di gara senza identità di atto e censure (TAR Lazio n. 13035 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi di censura si correlino strettamente ad esso, salvo che tra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo. Nel rito accelerato concernente le gare pubbliche, l’art. 120, comma 13, cod. proc. amm. consente l’impugnazione con ricorso cumulativo, in caso di presentazione di offerte per più lotti, solo se sono dedotti identici motivi avverso lo stesso atto; in mancanza di tali presupposti, il ricorso è inammissibile. L’impugnazione cumulativa di più lotti — costituenti nella sostanza gare distinte — non è ammissibile quando difettino l’identità della causa petendi e un petitum riferibile alle medesime ragioni fondanti la pretesa caducatoria.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una procedura di gara telematica aperta, indetta da Sport e Salute S.p.A., per l’affidamento in regime di accordo quadro del servizio di noleggio di allestimenti temporanei per eventi, suddivisa in tre lotti, presentando offerte per più lotti. Con due distinti provvedimenti, il Responsabile del procedimento disponeva l’esclusione della società dai lotti 2 e 3 e, successivamente, anche dal lotto 1, per difformità dell’offerta economica: nel primo caso, il prezzo offerto per alcuni prodotti risultava superiore al prezzo unitario a base di gara; nel secondo, taluni prezzi unitari non erano riferiti alle unità/quantità cui il prezzo base faceva chiaramente riferimento.
Avverso entrambe le esclusioni la società proponeva un unico ricorso, articolando plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere. Con motivi aggiunti impugnava anche la successiva comunicazione di non aggiudicazione del lotto 3. All’esito dell’udienza pubblica, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che, nel processo amministrativo impugnatorio, costituisce regola generale quella per cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015.
Per il rito accelerato delle gare pubbliche, l’art. 120, comma 13, cod. proc. amm. pone una disciplina più rigorosa: nel caso di offerte per più lotti, l’impugnazione può proporsi con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi avverso lo stesso atto. Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza di entrambi i presupposti: i provvedimenti impugnati erano distinti e separati, essendo state adottate due diverse esclusioni per i lotti 2 e 3 e per il lotto 1; inoltre, le censure formulate erano differenti, poiché ciascuna impugnativa si fondava su ragioni specifiche e autonome relative alla singola esclusione.
La Corte ha evidenziato come l’impugnazione cumulativa di più lotti, che nella sostanza costituiscono gare distinte, non possa trovare ingresso in assenza di censure idonee a inficiare segmenti procedurali comuni e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. Difettando l’identità della causa petendi e una articolazione del petitum riferibile alle medesime ragioni fondanti la pretesa caducatoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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