Carta docente non erogata: il TAR nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 48 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al contributo per la formazione professionale sotto forma di carta docente è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione che non contesti l’inadempimento e non provveda entro il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere condannata a dare completa esecuzione al titolo. Il TAR ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Trattandosi di funzione affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che le riconosceva il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, con accredito di 500,00 euro quale contributo alla formazione, oltre interessi e rivalutazione.
Notificato il titolo nel 2024 e attestato il passaggio in giudicato, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo azionato è una sentenza definitiva, non impugnata, con attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato. La notifica è stata effettuata e il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, è decorso senza che l’Amministrazione completasse le procedure di esecuzione.
Sul piano sostanziale, il TAR osserva che la pretesa è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la condanna a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del giudice del lavoro, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvede un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel dirigente indicato in motivazione.
Il Collegio esclude la liquidazione di compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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