Porto d’armi per difesa personale: onere probatorio del dimostrato bisogno (TAR Lombardia n. 1323 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, ai sensi dell’art. 42 TULPS, costituiscono una deroga eccezionale al divieto generale di circolare armati sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il dimostrato bisogno non può desumersi dalla tipologia di attività professionale svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dall’esigenza di movimentare denaro, ma deve fondarsi su circostanze specifiche, attuali e non risalenti nel tempo, che integrino un pericolo concreto per l’incolumità personale. L’onere della prova grava sul richiedente e il pregresso rilascio non lo inverte né preclude all’Amministrazione una diversa valutazione. L’art. 42 TULPS non impone alcun aggravio motivazionale in caso di mancato rinnovo.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato titolare dal 1991 di licenza di porto di pistola per difesa personale, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo e revocato il titolo in suo possesso. L’istanza era stata presentata nel novembre 2021 e la Prefettura aveva preventivamente comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
A fondamento del diniego l’Amministrazione ha rilevato l’insussistenza di elementi attestanti la permanenza e l’attualità del bisogno di circolare armato, l’assenza di denunce per fatti delittuosi a carico dell’istante e l’inidoneità delle attività svolte — recupero crediti e vigilanza su immobili aziendali — a costituire concreto fattore di rischio. Il ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale e il difetto di motivazione, lamentando l’assenza di un aggravio argomentativo rispetto ai precedenti rinnovi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla prima censura, ha richiamato la funzione del preavviso di rigetto, che anticipa alla fase procedimentale l’esplicitazione delle ragioni del diniego per consentire una difesa più efficace. Il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni del tutto nuove, ma l’art. 10-bis ammette motivi ostativi ulteriori che siano conseguenza delle osservazioni difensive. Nel caso di specie, il riferimento al ridotto volume d’affari delle ditte condotte in contitolarità costituisce precisazione di una questione già oggetto di contraddittorio, sollevata dalle osservazioni del ricorrente.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo: il potere di rilascio delle licenze in materia di armi è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un giudizio di piena affidabilità dell’istante e l’assenza di rischi anche solo potenziali. Il dimostrato bisogno richiesto dall’art. 42 TULPS non può fondarsi su situazioni meramente ipotetiche, restando la tutela dell’incolumità istituzionalmente affidata alle forze di polizia.
Richiamando il consolidato orientamento di Consiglio di Stato, sez. III, n. 7315/2022 e n. 5200/2020, il Collegio ha ribadito che il bisogno di portare l’arma deve riposare su circostanze specifiche e attuali, non ricavabili dalla tipologia di attività, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme di denaro. L’onere probatorio ricade sul richiedente e il pregresso rilascio non genera alcuna inversione: ogni istanza va valutata in rapporto alla situazione contingente, tenendo conto della posizione aggiornata del richiedente.
Nel merito, il Prefetto ha correttamente escluso un pericolo attuale per l’incolumità fisica, non avendo il ricorrente denunciato minacce o atti intimidatori. I rischi allegati sono neutralizzabili mediante guardie particolari giurate, ordinarie regole di prudenza e strumenti di pagamento elettronici o servizi portavalori. Infine, il Collegio ha escluso il dedotto difetto di motivazione, ribadendo che l’art. 42 TULPS non prevede alcun aggravio motivazionale in caso di mancato rinnovo. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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