Conversione permesso minore età: diniego legittimo senza parere favorevole (TAR Lombardia n. 1170 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per minore età in un titolo per motivi di studio, lavoro o accesso al lavoro è subordinata al verificarsi di condizioni alternative: per il minore affidato o sottoposto a tutela, è richiesto il parere positivo dell’autorità competente; in mancanza, è necessaria l’ammissione per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, con la correlata permanenza in Italia da almeno tre anni. In assenza del parere favorevole, il diniego di conversione costituisce atto dovuto e la Questura non è onerata di svolgere alcuna ulteriore valutazione in concreto sul percorso di integrazione del richiedente.
Il Fatto
Un cittadino straniero, maggiorenne da pochi mesi, aveva fatto ingresso in Italia tre mesi prima del compimento della maggiore età, ottenendo un permesso di soggiorno per minore età. Alla scadenza del titolo, ne aveva richiesto la conversione in permesso per lavoro. La Questura aveva preannunciato il rigetto per carenza dei requisiti previsti dall’art. 32 T.U. Immigrazione. A seguito della comunicazione, l’interessato aveva prodotto il parere negativo del Ministero del Lavoro, che aveva ritenuto insufficienti i soli tre mesi di permanenza durante la minore età e le poche ore di corso di alfabetizzazione per esprimersi favorevolmente sul percorso di integrazione. Il provvedimento di diniego era stato quindi adottato il 4.9.2024 e impugnato dal ricorrente, che sosteneva di rientrare nella categoria dei minori affidati ai servizi sociali e deduceva la non necessità dei più stringenti requisiti di cui alla seconda parte del comma 1-bis.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. La disposizione di cui all’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 consente la conversione al ricorrere alternativamente di due condizioni: per il minore affidato o sottoposto a tutela, previo parere positivo del Comitato minori stranieri, le cui funzioni sono trasferite al Ministero del Lavoro; oppure per il minore ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente iscritto nell’apposito registro.
Il Collegio ha osservato che, anche a voler prescindere dalla questione della ricorrenza di un affidamento formale, nella fattispecie difetta comunque il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che aveva ritenuto impossibile formulare valutazioni positive in ragione del brevissimo periodo di permanenza in Italia durante la minore età e dell’esiguità delle ore di alfabetizzazione.
La Sezione ha ribadito che, in difetto del parere favorevole, non si rende necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. L’attuale formulazione dell’art. 32 d.lgs. n. 286/1998, applicabile ratione temporis, non prevede più la clausola secondo cui il mancato rilascio del parere positivo non può legittimare il rifiuto del rinnovo. Tale modifica attesta la volontà del legislatore di consentire alle Questure di denegare la conversione in assenza di parere favorevole, se non addirittura di imporre tale diniego come atto conseguentemente dovuto.
Correttamente, quindi, la Questura aveva richiesto il possesso dei requisiti della seconda parte della disposizione, vale a dire la frequenza per almeno due anni di un progetto di integrazione e la permanenza in Italia per almeno tre anni, requisiti nella specie pacificamente non sussistenti. Il Collegio ha precisato che i requisiti per la conversione si valutano alla data del passaggio alla maggiore età e che l’eventuale integrazione successiva non può essere considerata, poiché la norma è diretta a evitare che la tutela dei minori sia utilizzata strumentalmente per aggirare i requisiti ordinari di ingresso.
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Nota della Redazione
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