Annullamento per vizio formale e riesercizio del potere non elude il giudicato (TAR Lazio n. 338 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento pronunciata per mero difetto di motivazione esprime un effetto conformativo strumentale, che impone all’amministrazione di eliminare il vizio procedimentale o motivazionale senza vincolarla nel contenuto della successiva attività provvedimentale. Ne deriva che l’amministrazione conserva tratti liberi di discrezionalità e può riesercitare il potere, adottando una nuova motivazione, senza con ciò violare né eludere il giudicato. La portata del giudicato amministrativo va ricostruita mediante lettura congiunta di dispositivo e motivazione, in correlazione con la causa petendi e il petitum e con il tipo di vizio riscontrato.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario di ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti, aveva conseguito una valutazione complessiva di 90/100 per il 2016, con uno score di 60 punti sull’obiettivo “Competenze”. Aveva impugnato la scheda di valutazione e le delibere dell’ART sulla progressione di carriera, ottenendone l’annullamento con sentenza del 6 marzo 2020. In esecuzione, l’ART aveva rieditato la valutazione con la delibera n. 57/2021, poi annullata per difetto di motivazione con successiva pronuncia, che aveva ordinato di rinnovare l’attività valutativa.

Con la delibera n. 107 del 25 giugno 2025 l’Autorità aveva confermato l’attribuzione di un solo livello stipendiale, accogliendo la proposta del Segretario generale. Il ricorrente ha impugnato tale delibera deducendo la nullità per violazione ed elusione del giudicato e, in subordine, l’annullamento per eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata dell’effetto conformativo discendente dalla sentenza ottemperanda. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, sez. VI, n. 5919 del 6 ottobre 2020, rileva che il giudicato va individuato mediante lettura congiunta del dispositivo e della motivazione, correlata ai dati oggettivi di identificazione delle domande.

Il Tribunale distingue quindi tra sentenze a effetto vincolante pieno — rese su difetto dei presupposti o su violazione di termini — e sentenze a effetto vincolante strumentale, pronunciate per vizi formali come il mero difetto di motivazione, che impongono all’amministrazione di eliminare il vizio senza vincolarla nei contenuti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4759 del 27 luglio 2020).

Poiché la delibera n. 57/2021 era stata annullata per difetto di motivazione, la sentenza ottemperanda si colloca nell’area dell’effetto vincolante strumentale. L’ART, ad avviso del Collegio, ha rinnovato la valutazione senza reiterare i criteri già censurati — la capienza di bilancio e la soglia di sbarramento non prevista dalla lex specialis — operando così nei tratti ancora liberi del potere discrezionale.

Quanto al secondo motivo, relativo al principio del one shot temperato, il Collegio esclude la violazione: l’ART ha rinnovato l’attività valutativa per dare esecuzione al dictum giudiziale, non per negare il bene della vita. Il quarto motivo è respinto perché il passaggio motivazionale richiamato dal ricorrente concorreva alla reiezione del settimo motivo del precedente ricorso, su cui si è formato un giudicato sfavorevole.

Il terzo motivo, involgendo profili di eccesso di potere estranei al perimetro dell’azione di ottemperanza, impone la conversione dell’azione e il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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