Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lazio n. 339 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro il termine di sessanta giorni e, in caso di infruttuoso decorso, nomina commissario ad acta il dirigente preposto alla struttura competente, con facoltà di delega e senza compenso. La decisione presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sull’ottemperanza anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1659/2025, emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione al pagamento per complessivi 2.500 euro, oltre spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. Notificato regolarmente il titolo esecutivo e decorso il termine legale, l’Amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. La domanda è stata accolta in quanto diretta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

Il titolo esecutivo è stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. Il Tribunale ha accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, quale condizione per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Il giudice ha poi rilevato per tabulas che l’Amministrazione non aveva proceduto al pagamento delle somme dovute. Di qui la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato, con fissazione del termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel successivo termine di sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *