Interdittiva ricognitiva ex art. 14 d.lgs. 81/2008 non precede revoca sospensione (TAR Lazio n. 8299 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento interdittivo del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, ha natura puramente ricognitiva di un divieto stabilito ex lege, senza alcuna discrezionalità dell’amministrazione né sull’an né sulla durata. Esso può essere adottato anche a distanza di tempo e anche successivamente alla revoca della sospensione dell’attività lavorativa, purché la durata dell’interdizione sia circoscritta al periodo effettivo di efficacia della misura sospensiva. La violazione dell’obbligo di adottare misure di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall’alto è descritta in modo chiaro dal verbale ispettivo e la sua gravità discende direttamente dal rinvio all’allegato I del d.lgs. n. 81/2008, senza necessità di specifica motivazione.

Il Fatto

Una società operante nel settore degli appalti di lavori pubblici, consorziata esecutrice di un’ATI aggiudicataria di un accordo quadro per nuove costruzioni, era sottoposta a un accesso ispettivo dello S.P.I.S.A.L. in un cantiere veneziano. Il verbale del 29.5.2024 contestava la formazione di un tavolato a circa tre metri di altezza, su un lato non protetto dal ponteggio in fase di montaggio, in assenza di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto. Disposta la sospensione dell’attività, le prescrizioni erano prontamente ottemperate e la sospensione revocata il 31.5.2024, a meno di 48 ore dall’emanazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pur informato della revoca, adottava solo il 3.7.2024 il provvedimento interdittivo ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008. La società impugnava gli atti, deducendo la contraddittorietà e l’insufficienza motivazionale del verbale ispettivo, l’illegittimità derivata del decreto interdittivo e la violazione dei termini procedimentali, essendo l’interdizione emanata quando la sospensione aveva già cessato i propri effetti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha innanzitutto respinto le censure avverso il verbale ispettivo, ritenendo la violazione descritta in modo del tutto chiaro: il riferimento alla mancanza di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto riguarda inequivocabilmente le misure di protezione collettiva, prioritarie rispetto alle protezioni individuali ai sensi dell’art. 111, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008. La stessa celerità con cui l’impresa aveva rimosso le difformità attestava la comprensibilità del rilievo, la cui gravità discende direttamente dalla legge, sicché non occorreva alcuna motivazione specifica su tale punto.

Quanto al decreto interdittivo, il Collegio ne ha affermato la natura di atto vincolato e ricognitivo del divieto legale di contrattare con la pubblica amministrazione, operante per l’intero periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il Ministero non dispone di discrezionalità alcuna, né sull’an dell’adozione del provvedimento, né sulla definizione della sua durata, che il legislatore fissa in corrispondenza della durata della sospensione medesima.

Richiamando i propri precedenti (cfr., ex multis, sentenza 8.9.2025, n. 16079), la Sezione ha precisato che l’interdittiva può essere adottata anche a distanza di tempo e persino dopo la cessazione delle ragioni della sospensione, purché la sua efficacia resti circoscritta al periodo effettivo della misura sospensiva. La revoca della sospensione incide solo sulla durata dell’interdizione, che cessa con essa.

Ne consegue l’irrilevanza della presunta tardività dell’adozione, non potendo l’impresa vantare alcun legittimo affidamento su uno sviluppo procedimentale alternativo rispetto a un esito direttamente stabilito dalla legge. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della sola costituzione formale delle amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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