Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per intervenuto pagamento (TAR Sardegna n. 811 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il pagamento delle somme riconosciute dal titolo esecutivo, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla pronuncia nel merito. L’Amministrazione che abbia dato causa alla lite, non avendo ottemperato spontaneamente al giudicato nel termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è condannata alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di complessivi euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali liquidate.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore della ricorrente circa l’avvenuto riconoscimento del bene della vita da parte dell’Amministrazione e il conseguente pagamento delle somme nelle more del giudizio, ha rilevato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’interesse alla decisione, infatti, era venuto meno per effetto dell’intervenuta soddisfazione della pretesa azionata in executivis, non residuando alcuna utilità ulteriore per la parte ricorrente.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha ritenuto di porle a carico dell’Amministrazione, che aveva comunque “dato causa alla lite” non avendo ottemperato spontaneamente al giudicato. La circostanza che l’adempimento fosse avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, e non nel termine dilatorio previsto dalla legge, ha giustificato la condanna alla rifusione in favore della ricorrente, con liquidazione in misura forfettaria e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La pronuncia conferma, sul piano processuale, che la condotta satisfattiva dell’Amministrazione successiva all’instaurazione del giudizio di ottemperanza non la esime dall’onere delle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, dovendosi altrimenti consentire all’ente pubblico di beneficiare della propria inerzia nell’esecuzione dei giudicati.
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Nota della Redazione
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