Ottemperanza al giudicato formatosi sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 1557 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c. La riforma cd. Cartabia, che ha reso non più necessaria la spedizione in forma esecutiva, non determina alcun contrasto con la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di darvi esecuzione nei termini e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 967/2023, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 2.500,00, oltre interessi. Sulla pronuncia si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria.
Il titolo è stato notificato al Ministero il 5 giugno 2023. Decorso il termine di 120 giorni, l’amministrazione non ha provveduto all’accredito della somma. Di qui il ricorso al TAR Lombardia, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza camerale del 25 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto una questione di procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Tribunale chiarisce che tale norma si riferisce al titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente.
La sentenza distingue questo concetto dalla spedizione in forma esecutiva, che ai sensi dell’art. 475 c.p.c. era requisito per portare a esecuzione i provvedimenti secondo il rito civile. Le modifiche della cd. legge Cartabia hanno reso non più necessaria la spedizione in forma esecutiva. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito il ricorso è fondato. Il giudicato non è stato eseguito nella parte di interesse e l’amministrazione non ha contestato l’inadempimento. Il TAR accoglie quindi la domanda e adotta le misure dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’incaricato, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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