Recupero piani terra: legittimo il divieto comunale per gli spazi a parcheggio (TAR Lombardia n. 1556 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Comune esclude dal recupero abitativo dei piani terra gli spazi destinati a parcheggio, sosta e manovra dei veicoli è legittima anche quando il divieto è riferito all’intero territorio comunale, poiché la carenza di spazi di sosta è criticità che può interessare l’intera città. La C.I.L.A. si configura come mero atto di comunicazione privo di effetti abilitativi propri e non preclude all’amministrazione di accertare in ogni tempo la non conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia. I box pertinenziali alle abitazioni, vincolati dall’art. 41-sexies, primo comma, legge n. 1150 del 1942, non possono essere sottratti alla loro destinazione, sicché la loro trasformazione in deposito o abitazione è preclusa.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di due unità immobiliari poste al piano terra di uno stabile residenziale di otto piani nel Comune di Milano. Con S.C.I.A. del 30 giugno 2023 ha segnalato un intervento di recupero ai sensi della legge regionale n. 18 del 2019, finalizzato a conferire destinazione residenziale ai locali.
Il Comune di Milano, con provvedimento del 15 novembre 2023, ha inibito la S.C.I.A., rilevandone il contrasto con la delibera di Consiglio comunale n. 78 del 30 luglio 2021, che esclude dal recupero gli spazi dei piani terra destinati a parcheggio. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2024. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con quattro motivi, lamentando il falso presupposto, l’applicazione retroattiva della disciplina, il difetto di motivazione e l’illegittimità della delibera comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ambito territoriale del divieto. L’art. 8, secondo comma, legge regionale n. 19 del 2018 consente ai comuni di individuare gli “ambiti di esclusione” senza più riferirsi alle “parti del territorio comunale”. Questa differenza terminologica non è casuale: mentre le esigenze della disciplina previgente sono per loro natura localizzate, la carenza di parcheggi può colpire l’intero territorio comunale. La delibera n. 78 del 2021, che dà conto di tali criticità, è pertanto legittima.
Quanto alla pretesa applicazione retroattiva, la Corte osserva che l’atto rilevante è la S.C.I.A. del 30 giugno 2023, successiva alla delibera e quindi soggetta ratione temporis alla sua disciplina. L’errore del Comune, che ha riferito la trasformazione a deposito a data successiva alla delibera, è ritenuto irrilevante.
Decisivo è stabilire se la C.I.L.A. del 28 giugno 2021 abbia trasformato i box in depositi. La destinazione a box pertinenziale risulta dal titolo edilizio e dagli atti di acquisto. La Corte respinge la tesi della destinazione impressa a soli fini fiscali: non si comprende per quale ragione lecita un bene possa essere pertinenza a fini fiscali e non a fini urbanistico-edilizi. La C.I.L.A., per il prevalente orientamento giurisprudenziale, è mero atto di comunicazione privo di effetti abilitativi e non preclude all’amministrazione di accertare in ogni tempo la non conformità dell’intervento.
La Corte esclude quindi che la C.I.L.A. abbia mutato la destinazione d’uso, richiamando l’art. 41-sexies, primo comma, legge n. 1150 del 1942, che impone un vincolo pubblicistico sui box pertinenziali. Il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato anche sul punto.
Infine, il Collegio ravvisa un comportamento elusivo della ricorrente, che con comunicazioni ravvicinate ha simulato una pluralità di opere indipendenti in realtà collegate. In tale quadro l’affidamento non è tutelabile e l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è in re ipsa. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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