Nel silenzio di legge, l’omessa distrazione è errore materiale (TAR Lazio n. 14402 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di un’esplicita disposizione di legge, il rimedio avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, va individuato nel procedimento di correzione degli errori materiali. L’accoglimento dell’istanza di correzione consente di integrare il dispositivo, aggiungendo la formula che dispone la distrazione delle spese in favore del difensore.
Il Fatto
La ricorrente, che aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero resistente, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, ha depositato un’istanza di correzione di errore materiale avverso la sentenza. Nell’istanza è stata rilevata l’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore, che nell’atto introduttivo si era dichiarato antistatario. L’amministrazione non ha manifestato opposizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’integrazione del dispositivo, richiamando l’art. 86, co. 1, cod. proc. amm. in materia di distrazione delle spese. Ha quindi accertato che nel ricorso introduttivo era presente l’esplicita richiesta di distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, circostanza che rendeva la pronuncia incompleta sotto un profilo meramente formale.
Quanto al rimedio esperibile, il Collegio ha richiamato il principio affermato da Cass., sez. II, n. 32640/25, secondo cui, in assenza di una disposizione di legge che disciplini la fattispecie, l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario deve essere corretta tramite il procedimento di correzione degli errori materiali. Tale rimedio consente di ovviare a una lacuna del dispositivo senza alterare la sostanza della decisione già adottata.
Il Tribunale ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento e, per l’effetto, ha disposto l’integrazione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole “nella misura effettivamente corrisposta”, della formula “da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario”. Ha inoltre ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
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