Inottemperanza alla sentenza sulla Carta Docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 720 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il decorso inutilmente del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima la declaratoria di inottemperanza dell’amministrazione al titolo esecutivo formatosi. L’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione resistente consolida l’accertamento del credito nell’an e nel quantum. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero convenuto al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, in favore di ciascuna ricorrente, per le annualità dal 2018/2019 al 2023/2024, per un importo complessivo di euro 3.000,00 per ciascuna.
Le ricorrenti, docenti destinatarie del titolo, hanno rappresentato che la sentenza era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che aveva ricevuto la notificazione in data 3 febbraio 2025. Decorreva quindi il termine dilatorio di 120 giorni senza che intervenisse alcun adempimento. Di qui il ricorso per l’ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Su tale presupposto verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò deriva che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Conseguentemente il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza amministrativa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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