Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (C.G.A.R.S. n. 563 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Tale dichiarazione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Alla declaratoria di improcedibilità consegue comunque la condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, quando dagli atti risulti la legittimità del provvedimento impugnato e l’infondatezza delle doglianze dell’appellante.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Edilizia Privata di un Comune gli aveva ingiunto la demolizione di una serie di opere edili realizzate in assenza dei prescritti titoli autorizzativi. Il primo giudice, disposta una verificazione, aveva accolto solo parzialmente il ricorso, annullando l’ordine limitatamente ad alcune opere minori.
Proposto appello, nelle more del giudizio è stato approvato il nuovo strumento urbanistico comunale, che ha modificato in senso favorevole la capacità edificatoria del lotto. Poiché le opere oggetto dell’ingiunzione risultavano incompatibili con il nuovo progetto edificatorio, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la memoria con cui l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, pur non notificata alla controparte, costituisce comportamento processuale probante ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Da ciò discende la declaratoria di improcedibilità dell’appello.
Il percorso argomentativo si fonda sulla natura dispositivo del processo amministrativo. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla pronuncia. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e Sez. VI, n. 1271 e n. 1275 del 2019.
La Corte affronta poi la questione delle spese. Dalla verificazione disposta in grado di appello — affidata al Comandante dell’Istituto Geografico Militare — è risultata dimostrata la legittimità dell’ordinanza di demolizione e l’infondatezza delle doglianze dell’appellante. Il verificatore ha accertato che il fabbricato è stato realizzato in epoca posteriore al 16 aprile 2008 e antecedente al 16 giugno 2010, che esso non compare nella cartografia storica e che non è possibile desumere misure reali dalle dimensioni di un simbolo graficamente enfatizzato.
Su queste basi il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6336 del 2019. Esso opera anche in caso di declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’esito della lite sarebbe stato sfavorevole alla parte che ha rinunciato. Le spese del grado sono pertanto poste a carico dell’appellante.
La declaratoria di improcedibilità non preclude dunque l’esame del merito ai soli fini della regolazione delle spese. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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