Irricevibilità non contestata su tutti i motivi: ricorso inammissibile per provvedimento plurimotivato (TAR Sardegna n. 194 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di provvedimento amministrativo plurimotivato, sorretto da più ragioni autonome e indipendenti, è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola di esse per condurre al rigetto dell’intero ricorso. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri esclusivamente una delle distinte rationes decidendi, lasciando incontestate le altre, le quali diventano definitive e impediscono comunque l’annullamento dell’atto, ancorché i motivi proposti siano fondati.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi riassunto dinanzi al TAR, avverso due note con cui il SUAPE del Comune aveva dichiarato irricevibili le istanze per l’installazione di impianti di cartellonistica pubblicitaria. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su un duplice rilievo: la mancata titolarità, in capo alla richiedente, di una concessione per l’installazione, e la circostanza che l’intervento rientrasse nell’edilizia libera soggetta a comunicazione non asseverata, non esperibile tramite il procedimento in conferenza di servizi.
La società ha impugnato i provvedimenti deducendo, in sintesi, l’illegittimità della pretesa di una previa procedura ad evidenza pubblica, per violazione della normativa di settore e dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le motivazioni poste a base degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i provvedimenti impugnati erano sorretti da due autonome ragioni giustificatrici e che la ricorrente aveva contestato soltanto quella relativa alla necessità del titolo concessorio, senza nulla dedurre avverso il profilo procedurale dell’irricevibilità, divenuto così definitivo.
Richiamando il principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni a sostenere la decisione, il TAR ha precisato che anche l’eventuale fondatezza del motivo proposto non avrebbe potuto condurre all’annullamento del provvedimento, sorretto da un’autonoma ragione non censurata (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2753 del 2025).
Il Collegio ha inoltre esaminato il merito della vicenda, reputando il ricorso comunque infondato. Ha accertato che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari comunale suddivide il territorio in zone e che, per il centro abitato, il numero massimo di impianti risulta già saturato da installazioni acquisite al patrimonio comunale all’esito di una precedente concessione. In tale contesto, la richiesta di nuovi impianti non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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