Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 489 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. L’inerzia dell’Amministrazione, costituita solo formalmente e senza allegare ragioni contrarie, integra l’inottemperanza e impone l’accoglimento della domanda di esecuzione integrale del titolo. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine di 30 giorni per adempiere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario risulti sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. La decisione aveva anche posto a carico dell’Amministrazione la metà delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente; l’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, che segna la soglia oltre la quale l’inerzia dell’Amministrazione legittima il rimedio dell’ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice ha valorizzato la condotta processuale dell’Amministrazione: in presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di legge, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Da qui l’accoglimento e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è stato assegnato il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e si ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *