Carta docente, inottemperanza al giudicato e no alla penalità di mora (TAR Lombardia n. 2079 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione assegnando un termine, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando risulti manifestamente iniqua in relazione al caso concreto, dovendosi valutare le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. La mole eccezionale di contenzioso seriale costituisce circostanza idonea a escludere l’astreinte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del limitato impegno difensivo in cause seriali.
Il Fatto
Il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore del ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria depositata in atti.
Notificata la sentenza al Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza dedurre di aver adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato procedibile, essendo decorso dopo la notifica il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito il ricorso è fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato è sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Il Collegio dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero e gli assegna un termine di 90 giorni dalla notifica per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore.
Per il caso di perdurante inottemperanza viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude l’astreinte quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso specifico la richiesta è negata in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario e perché il ritardo è riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Per il principio di soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, con liquidazione commisurata al limitato impegno difensivo in una causa seriale, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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