Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Marche n. 608 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e assegna un termine per provvedere. All’inutile decorso di tale termine consegue la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza e provvede, nei successivi centoventi giorni, con ogni atto necessario all’assolvimento del mandato. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma la fondatezza del ricorso.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente, dipendente scolastica, di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati. Il titolo era stato notificato e su di esso si era formato il giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale.
Lamentando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. È pacifico che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso sia decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, condizione che legittima l’iniziativa di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il TAR ha sottolineato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il silenzio dell’Amministrazione ha così confermato l’inadempimento del giudicato.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine il TAR ha assegnato il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza dopo la scadenza del termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e la struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, con richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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