Equo indennizzo Polizia Penitenziaria decorre dalla prima domanda tempestiva (TAR Piemonte n. 1314 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equo indennizzo spettante al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, il termine per la presentazione dell’istanza decorre dalla prima domanda tempestivamente proposta a far data dall’evento lesivo, e non dalla successiva istanza con cui il dipendente rappresenti la diagnosi definitiva o l’aggravamento dell’infermità già denunciata. Ai fini dell’ammissibilità della domanda non rileva il nomen morbi inizialmente indicato, poiché l’oggetto dell’indennizzo è l’effettiva infermità contratta per causa di servizio e non la sua esatta qualificazione diagnostica. La domanda successiva, che documenti l’evoluzione della patologia già diagnosticata dall’Amministrazione, si pone in continuità con la prima e non ne determina alcuna decadenza.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio di vigilanza notturna, riportava un trauma dorsale mentre interveniva per impedire il suicidio di un detenuto. L’accesso al Pronto Soccorso si chiudeva con una diagnosi di lombalgia; il persistere e l’aggravarsi del dolore conducevano ad accertamenti strumentali che documentavano fratture somatiche di D8 e D9. Nel gennaio 2019 il dipendente presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per l’equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera riconosceva il nesso causale; l’Amministrazione non provvedeva però sull’indennizzo. Nell’aprile 2022 il ricorrente presentava una nuova istanza, corredata dalla diagnosi definitiva e dall’aggravamento. Con decreto del 23.11.2022 l’Amministrazione respingeva la richiesta per tardività, assumendo come riferimento la sola istanza del 2022. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La prima domanda, infatti, risale al gennaio 2019 ed è rivolta a ottenere sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia l’equo indennizzo, risultando così tempestiva rispetto all’evento lesivo.

La difesa erariale sosteneva che la prima istanza riguardasse una patologia diversa e più lieve, con conseguente correttezza del rigetto, e che la seconda fosse comunque tardiva. Il Tribunale respinge questa impostazione, giudicandola eccessivamente formalistica e sostanzialmente sofista.

Ciò che connota la domanda di equo indennizzo non è la diagnosi su cui essa si fonda, ma l’effettiva infermità contratta. Diversamente opinando, l’Amministrazione potrebbe facilmente eludere l’obbligo indennitario diagnosticando una patologia lieve e, una volta accertata la reale gravità o l’aggravamento, respingere l’istanza sostenendo che riguardava una malattia diversa.

Nel caso concreto la diagnosi iniziale era stata formulata dall’Amministrazione sanitaria, sicché nessuna colpa è addebitabile al ricorrente. L’aggravamento, inoltre, è riconducibile al medesimo incidente posto a base della domanda originaria. La seconda istanza non annulla la prima, ma si pone in continuità con essa.

Accertata la tempestività e la fondatezza nel merito, con nesso causale confermato dalle diagnosi, il Collegio dichiara il diritto del ricorrente a percepire l’equo indennizzo e l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere ogni attività preliquidatoria e liquidatoria. Il Ministero è condannato al rimborso del contributo unificato e delle spese processuali, liquidate in €.2500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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