Perdita patrimoniale reintegrabile esclude la tutela cautelare (TAR Abruzzo n. 32 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. deve essere effettuata alla luce di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La tutela cautelare non può essere concessa quando manchi un pregiudizio grave e irreparabile e il danno dedotto dal ricorrente sia di natura esclusivamente patrimoniale, in quanto, come tale, pienamente reintegrabile per equivalente. Le questioni di diritto e la fondatezza del ricorso restano riservate alla sede propria del merito e non possono giustificare l’accoglimento dell’istanza incidentale in carenza dell’attuale e diretto profilo di periculum.
Il Fatto
Un farmacista, nella sua qualità di titolare di esercizio commerciale, ha impugnato innanzi al TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la Determinazione del Comune di Chieti n. 1186 del 31.12.2025 e la successiva Delibera della Giunta Comunale di Chieti n. 831 del 23.01.2026. Con i provvedimenti gravati, l’amministrazione comunale aveva inciso sull’assetto delle sedi farmaceutiche interessate dagli impianti del ricorrente. Questi ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati, prospettando l’illegittimità delle determinazioni adottate.
Nel giudizio cautelare si sono costituiti il Comune di Chieti, la Regione Abruzzo e l’Ordine dei Farmacisti di Chieti, mentre sono rimasti non costituiti la Asl 2 Abruzzo, la società titolare di una farmacia, la farmacia comunale e l’altra ditta individuale controinteressata. Il ricorrente ha presentato istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, nel decidere sulla domanda cautelare, ha impostato la propria valutazione in modo circoscritto, riservando le questioni di diritto alla sede propria del merito. La verifica demandata al giudice della cautela è stata quindi condotta con esclusivo riferimento alla sussistenza del requisito del periculum in mora, senza anticipare alcuna delibazione in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso.
Il Collegio ha ritenuto che non possa essere favorevolmente apprezzata l’istanza cautelare in carenza di pregiudizio grave e irreparabile. Dalla lettura dei provvedimenti impugnati non sono emersi, infatti, attuali e diretti profili di danno in capo al ricorrente. La prospettata perdita patrimoniale è stata considerata dal Tribunale come danno di natura meramente economica, suscettibile di essere integralmente ristorato all’esito del giudizio di merito, qualora il ricorso fosse accolto.
La natura prettamente patrimoniale e reintegrabile del pregiudizio ha condotto il Collegio ad escludere il requisito della irreparabilità o dell’urgenza richiesto per l’adozione di una misura cautelare. Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’eventuale danno subito dal ricorrente, quand’anche dovesse configurarsi, sarebbe pienamente risarcibile per equivalente, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per una tutela anticipatoria in sede incidentale.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare. Quanto alle spese della presente fase di giudizio, il Collegio ha disposto la compensazione, tenuto conto della natura della controversia e della fase processuale in cui la decisione è stata assunta.
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Nota della Redazione
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