Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1646 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma in favore del docente. La domanda è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivo ed esecutivo e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia adempiuto. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate tenendo conto della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 266/2025, emessa dal Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00 quale contributo per la formazione riferito all’anno scolastico 2024/2025.
Il titolo era stato pubblicato il 15 luglio 2025, notificato in via telematica il 23 luglio 2025 e non era stato eseguito. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso, il 1° aprile 2026, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi era contestazione sul fatto che l’Amministrazione avesse omesso di dare esecuzione al giudicato.
Ricorrendo dunque i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, esse devono ritenersi comprese in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate secondo i parametri della Tabella n. 21, ridotti per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie, legata all’esiguo numero di addetti incaricati del caricamento degli importi.
Il Tribunale ha inoltre disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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