Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1643 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale avente valore ed efficacia di giudicato fonda la pretesa creditoria, ma non vincola in via definitiva l’Amministrazione quanto all’esatta entità delle somme richieste. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è consentire il soddisfacimento del diritto, la cui dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’importo quantificato dal creditore non è pertanto vincolante e va verificato, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle Amministrazioni dello Stato, l’inerzia legittima la dichiarazione di inottemperanza e la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1836/2025, pubblicata l’11.07.2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo nominale di euro 1.000,00 a titolo di contributo per la formazione, oltre all’indennità sostitutiva per ferie non godute di euro 6.781,07, con interessi.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato il 16.07.2025. L’Amministrazione non ha adempiuto. La creditrice ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su una pronuncia avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Su questa base il Tribunale fissa il criterio di quantificazione. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la somma calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. L’entità del capitale residuo e degli interessi andrà verificata, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, è riservato alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente ed è assegnato un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo e ulteriori accessori di legge, oneri di registrazione, spese di esame, di copia e di notificazione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della pronuncia alla Corte dei Conti, rilevando il carattere seriale delle inottemperanze in materia di carta docenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.