Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta del docente (TAR Sicilia n. 1339 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta la persistente inerzia dell’Amministrazione debitrice sotto il profilo documentale e sostanziale. Nel processo di ottemperanza assume rilievo dirimente il comportamento dell’Amministrazione, che, ove non provi l’avvenuto adempimento né alleghi fatti modificativi o estintivi del credito, non può che essere considerata inadempiente. Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti per la condanna all’ottemperanza, la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. L’effetto manifestamente iniquo che, ai sensi della stessa norma, potrebbe precludere la penalità di mora, va escluso quando l’inadempimento si è protratto senza giustificazione e i comportamenti imposti non presentano particolare complessità.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 551/2025 del 09.05.2025, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00.
La sentenza era passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. Non essendo intervenuto l’adempimento spontaneo, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. L’accertamento ha riguardato la sussistenza di un obbligo di prestazione pecuniaria in capo all’Amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto delle formalità e dei termini di notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.
Di converso, l’Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito della ricorrente. Su tale constatazione si fonda il riconoscimento dell’inadempimento.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente all’assegnazione della Carta del docente e all’accredito dell’importo indicato nella sentenza, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale.
Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di fissazione della penalità di mora, applicando l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che ne estende l’applicazione alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. I presupposti della norma ricorrono, non potendo l’applicazione determinare un effetto manifestamente iniquo, stante il protrarsi ingiustificato dell’inadempimento e l’assenza di particolari complessità.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Il mandato del commissario ad acta comprende il pagamento dell’eventuale penale maturata. Le spese di lite, liquidate in € 550,00 per compensi, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.